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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 9
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:
2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, comma 4, è autorizzato:
a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell’anno, da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto;
b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;
c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 16/1999, inserito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
2 ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l’iscrizione a corsi per l’ottenimento della qualifica di micologo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.