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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 61
1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) le parole “
euro 2500,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.375,00
” e le parole “
euro 200,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 190,00
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 le parole “
euro 2500,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.375,00
” e le parole “
euro 200,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 190,0
0”.
3. Al comma 3 dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 le parole “
euro 750,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 712,00
” e le parole “
euro 75,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 71,00
” .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.