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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 6
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) è sostituito dal seguente:
4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.