Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007
Art. 59
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 67/1993
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) è sostituita dalla seguente:
“
d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI
”;2. Al comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 67/1993 le parole “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 49,00
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.