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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 48 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 48 - Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui all’articolo 50, comma 1, lettera e). La gestione del fondo è affidata alle province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione del contributo.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.