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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 45
- Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 25/1998, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserito il seguente:
Art. 31 ter - Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.