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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 43
- Sostituzione dell’articolo 30 bis nella l.r. 25/1998
1. L’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 27
dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro-capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato alla presente legge.
3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d’ambito secondo quanto previsto all’articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall’ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.
4. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei
comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l’anno, l’ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
5. L’accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l’omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’articolo 3 della l. 549/1995.
7. L’ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l’addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall’atto del dirigente della competente struttura.
8. L’addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all’articolo 205, comma 1.
9. L’addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 della l.r. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell’ambito dell’ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.
10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l’esercizio delle
funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla l.r. 60/1996.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.