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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 39
1. Dopo il comma 1 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo”) è inserito il seguente:
1 bis. In caso di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su proposta delle province e degli ATO, può dichiararne la cessazione, con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.