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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 38
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Prima attuazione del d.lgs. 194/2005
1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del d.lgs. 194/2005.
3. Il Comune di Firenze è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per l’agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il comune ricompreso nell’agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.