Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007
Art. 25
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
1. L’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 - Soggetti destinatari
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati a tal fine;
b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari);
c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle industrie alimentari.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.