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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 16
- Inserimento dell’articolo 101 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 101 bis - Svolgimento in forma unificata delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
1. L’ESTAV può espletare concorsi in forma unificata per le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
2. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 vengono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell’area vasta.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche nel caso in cui vengano indette procedure selettive per l’individuazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende nell’ambito dell’area vasta.
4. La scelta e la designazione del presidente e dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono effettuate rispettivamente dal comitato di area vasta di cui all’articolo 9 e dal collegio di direzione di area vasta di cui all’articolo 49.
5. Le graduatorie dei concorsi espletati dall’ESTAV, ancorché non in forma unificata, possono essere utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.