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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

CAPO IV
- Politiche del lavoro
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro)
Art. 34
1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
6. La Giunta regionale approva il bilancio previsionale economico delle aziende con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale.
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
6 bis. Il Consiglio regionale verifica i risultati finali del controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende.
”.
3. Al comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 32/2002 sono soppresse le seguenti parole: “
ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto.
”.
Art. 35
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 16 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Formazione professionale
1. Il sistema regionale della formazione professionale ha le seguenti finalità:
a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.
”.
Art. 36
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, dopo la parola “
convenzione
”, sono aggiunte le seguenti: “
o contratto
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, la parola “
convenzionate
” è sostituita dalle seguenti: “
svolte mediante la convenzione
”.
Art. 37
1. Al comma 1 dell’articolo 22 ter della l.r. 32/2002, inserito dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, la parola “
comprese
” è sostituita dalla seguente: “
escluse
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.