Menù di navigazione

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

CAPO II
- Sviluppo economico
SEZIONE I
- Elettrificazione rurale. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1988, n. 46 (Interventi regionali per l'elettrificazione rurale)
Art. 2
- Abrogazione della l.r. 46/1988
1. La legge regionale 20 giugno 1988, n. 46 (Interventi regionali per l'elettrificazione rurale) è abrogata.
SEZIONE II
- Funzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)
Art. 3
1. Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 25/1998, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserito il seguente:
Art. 31 ter - Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.
”.
SEZIONE III
- Caccia. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l’incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all’articolo 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi.
”.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 48 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 48 - Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui all’articolo 50, comma 1, lettera e). La gestione del fondo è affidata alle province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione del contributo.
”.
SEZIONE IV
- Contabilizzazione degli interessi su fondi costituiti presso Fidi Toscana S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) e alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.A.)
Art. 6
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) è sostituito dal seguente:
4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.
”.
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.A.), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46, è sostituito dal seguente:
4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.
”.
SEZIONE V
- Tartufi. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 50/1995
1. L’articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), già sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all’articolo 11;
b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’articolo 23;
c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;
d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;
e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d’arte;
f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui all’articolo 3, comma 4;
g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;
h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall’articolo 2;
l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d’uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d’uso civico";
n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;
o) l’apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;
p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all’atto dell’accertamento o entro tre giorni dalla data dell’accertamento stesso, il tesserino di cui all’articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;
q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4;
r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;
s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.
2.
In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3.
Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l’ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l’importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.
”.
SEZIONE VI
- Funghi. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 9
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:
2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, comma 4, è autorizzato:
a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell’anno, da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto;
b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;
c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 16/1999, inserito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
2 ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l’iscrizione a corsi per l’ottenimento della qualifica di micologo.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 25 della l.r. 16/1999, già sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 30,00 a euro 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull’autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell’autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all’articolo 8, lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 30,00 a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;
d) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;
e) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3;
f) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
g) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;
h) da euro 50,00 a euro 300,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i) da euro 30,00 a euro 180,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;
l) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7;
m) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all’articolo 14;
n) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione
.
2.
Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, all’articolo 21, commi da 1 a 5 e all’articolo 21 bis, comma 1;
b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6;
c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.
”.
SEZIONE VII
- Turismo. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
Art. 11
- Modifiche all’allegato A “Tabella degli ambiti turistici” della l.r. 42/2000
SEZIONE VIII
- Razze e varietà locali. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)
Art. 12
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 64/2004
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Registro anagrafico
1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all’articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l’indicazione dei loro ascendenti.
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell’associazione per la tenuta del registro;
b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l’iscrizione al registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4.
L’istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.