Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima,
del 18 luglio 2007
Art. 66
Normativa di attuazione
1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento:
a) all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene:
1) alle modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 5, comma 3;
2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6;
3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 8, di cui all'articolo 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni appaltanti
4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario di cui all’articolo 12, nonché i dati e le informazioni utili alla elaborazione dello stesso;
b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:
2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui all’articolo 22;
3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel cantiere, come previsto dall’articolo 23, comma 3;
c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui al capo V, per quanto attiene:
1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’
articolo 119 del d.lgs. 163/2006 ; l’importo massimo della tipologia dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il progettista, relativamente ai contratti per l'affidamento di lavori pubblici;
d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per quanto attiene:
1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui all’articolo 42;
e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI per quanto attiene:
1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della Toscana, ai sensi dell’articolo 49;
1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle attività di progettazione, di pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell’articolo 52;
2) alla disciplina dell’ufficiale rogante, ai sensi dell’articolo 58, comma 7;
3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell’articolo 59, comma 2.