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Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007

Art. 5
Compiti dell'Osservatorio
1. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all’acquisizione di essi, come previsto all’articolo 11;
c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all’articolo 9.
2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a);
c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;
c bis) all’elaborazione dei dati acquisiti e all’effettuazione di analisi statistiche con riferimento alle procedure di affidamento comprese quelle svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di fornire uno strumento di supporto conoscitivo per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza delle stazioni appaltanti;(67)

Lettera inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 11.

d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
e) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;
f) ad assicurare, con le modalità previste all'articolo 11, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
g) alla formazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale di cui all’articolo 12, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal Sito esternod.lgs. 163/2006 e dall’articolo 31 della presente legge, da parte delle stazioni appaltanti;
l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all’Sito esternoarticolo 9 del d.lgs.163/2006 , ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.
3. L’archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene :
a) l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto;
b) i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;
c) dati relativi all’intero ciclo dell’appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 8 e quelli acquisiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7.
4. L’Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione.(6)

Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 4.

5. L’Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8 e 10.
6. L'Osservatorio, nell’ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all’intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.
7. L’Osservatorio,nell’ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.
7 bis. L’Osservatorio cura il monitoraggio dell’attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L’Osservatorio propone, altresì, atti di indirizzo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica.(7)

Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 4.

7 ter. L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all’articolo 2. Ai fini dell’acquisizione dei dati da parte dell’Osservatorio, la Regione promuove intese con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (41)

Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 4.

8. L’Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.
9. L’Osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6, anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.
10. L’Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le regole tecniche assunte nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana.).
11. L’Osservatorio predispone annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti. La Giunta regionale trasmette il rapporto al Consiglio regionale in allegato alla relazione di cui all’articolo 67, comma 1.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1.

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Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 13.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 16.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 21.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22.

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Comma prima inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22. Poi comma così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 26.

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Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 106.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 107.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 85 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018 , articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019 , che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 4.

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Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 , art. 22.

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Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r 29 dicembre 2022, n. 45, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.