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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 6
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale
1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una farmacia:
a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;
c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;
d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione.
2. L’istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.
3. Il comune autorizza l’apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.