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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 15
- Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 28 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica
1. L’ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.
2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purchè la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità.
3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.