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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 13
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 26 bis - Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all’articolo 17 bis
1. Le farmacie di cui all’ articolo 17 bis adottano orari funzionali ai tempi di servizio della struttura nella quale sono inserite.
2. Il comune può autorizzare le proiezioni ad effettuare un orario diverso rispetto a quello previsto dal comma 1.
3. Le farmacie cui sono affidate le proiezioni e i dispensari stagionali possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto rispetto a quello previsto dall’articolo 26, commi 1 e 2, in misura corrispondente al periodo di apertura della proiezione o del dispensario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.