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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 11
- Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 25 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni
1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all’articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell’azienda USL.
2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.
3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.