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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 10
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 23 bis - Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico
1. Le aziende USL effettuano, nei reparti adibiti alla vendita dei medicinali, la vigilanza sulla
corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni vigenti, l’azienda USL è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.