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Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 3
Sostituzione dell’ articolo 6 nella l.r. 40/2001
1. L’articolo 6 della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Modifiche dei livelli ottimali
1. L’individuazione di nuovi livelli ottimali o la modifica o la soppressione di livelli ottimali preesistenti è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 3. La proposta della Giunta dà atto delle valutazioni dei comuni, delle comunità montane e delle province interessati, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta; la mancata espressione delle valutazioni nel termine indicato non impedisce l’adozione degli atti della Giunta e del Consiglio.
2. All’individuazione di nuovi livelli ottimali o alla modifica o alla soppressione di livelli ottimali preesistenti provvede direttamente la Giunta regionale, con deliberazione, se non risultano agli atti, nei termini di cui al comma 1, valutazioni negative di alcuno degli enti locali interessati. Il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.