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Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 2
Sostituzione dell’articolo 2 nella l.r. 40/2001
1. L’articolo 2 della l.r. 40/2001 è sostituto dal seguente:
Art. 2 - Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale individua i livelli ottimali previsti per l’esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, ai fini dell’incentivazione di cui alla presente legge.
2. Ulteriori ambiti territoriali, per l’esercizio associato e l’incentivazione, possono essere individuati dal regolamento di cui all’articolo 11 ter.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.