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Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11 ter della l.r. 40/2001 , come inserito dall’articolo 13 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 (Programma di riordino territoriale), e le disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale, nonché, per quanto necessario all’attuazione della presente legge in detta fase transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006).
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni delle parti prima, seconda, terza e quarta della del. C.r. 225/2003;
b) le disposizioni dell’allegato C alla del. C.r. 225/2003.
3. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 sostituiscono la disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), anche agli effetti delle leggi e dei provvedimenti regionali che ad essa rinviano. Resta ferma l’efficacia dell’allegato B alla del. C.r. 225/2003, salvi gli effetti dell’articolo 6 della l.r. 40/2001 , come sostituito dall’articolo 3 della presente legge.
4. Il regolamento di cui al comma 1 indica le disposizioni della del. C.r. 225/2003 che continuano ad essere efficaci per i procedimenti non conclusi.
5. Gli enti beneficiari dei contributi non sono comunque tenuti, nell’anno 2007, alla presentazione della relazione intermedia sulla loro utilizzazione, prevista dalla del. C.r. 225/2003, e dai provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.