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Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 12
1. La rubrica dell’articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è sostituita dalla seguente:
Art. 11 bis - Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali.
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate dei comuni e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate allo sviluppo del confronto sui temi di interesse comune, alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.
”.
3. All’articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui al comma 2, può concedere contributi, per non più di 20.000,00 euro l’anno per comune e per un massimo di tre anni, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini, a condizione che:
a) il comune interessato partecipi a gestioni associate ai sensi della presente legge e risulti collocato fra i primi cento comuni della graduatoria di cui all’
articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004
;
b) la legge regionale di modifica dei confini comunali sia stata adottata a seguito di referendum consultivo ai sensi della legislazione regionale attuativa dell’
Sito esternoarticolo 133, secondo comma, della Costituzione
e non abbia disposto misure di sostegno.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.