Menù di navigazione

Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 11
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 40/2001 è sostituto dal seguente:
1. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione delle procedure per la formazione del programma di riordino territoriale. Provvede altresì al monitoraggio dell’effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
”.
2. All’articolo 11 della l.r. 40/2001 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2 ter. La Giunta regionale può concordare con i comuni dei livelli ottimali, che hanno ottenuto per almeno due anni consecutivi i contributi della presente legge, un programma pluriennale di sviluppo delle gestioni associate e corrispondenti modalità di concessione dei contributi e di verifica dell’effettività delle gestioni associate, anche ad integrazione o in sostituzione dei procedimenti ordinari.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.