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Legge regionale 4 giugno 2007, n. 33

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 13 giugno 2007

Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), sono aggiunte, in fine, le parole: “
in direzione della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici;
”.
1.
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le amministrazioni pubbliche, nell’ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilità con il sistema nazionale.
”.
1.
Art. 3
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:
h bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l’identificazione e l’accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete.
”.
1.
Art. 4
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l’interazione e la cooperazione, anche nell’ambito del sistema pubblico di connettività, e per assicurare, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l’autonoma potestà degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale;
”.
2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:
l bis) incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale.
”.
1.
2.
Art. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004, sono aggiunte, in fine, le parole: “
e concorre a proteggere, nell’ambito delle politiche di sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, i termini generalmente riferiti a concetti geografici o geopolitici di interesse dei soggetti della Rete.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:
2 bis. L’infrastruttura di rete regionale è un’infrastruttura condivisa a livello territoriale e costituisce l’articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, assicurandone i livelli
minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche assunte nell’ambito del sistema stesso.
”.
1.
2.
Art. 6
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene:
a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b);
b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;
c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale approva annualmente, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), il documento attuativo del Programma mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali. Il documento attuativo concorre alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17.
”.
1.
2.
Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 1/2004
1. L’articolo 9 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Compiti della Regione nella Rete
1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell’infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione fornisce, anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici della Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attività di cui all’articolo 9 bis.
2. La Regione cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l’evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso.
3. La Giunta regionale adotta, su proposta del Comitato strategico, un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie per l’attuazione delle finalità di cui al comma 2.
”.
1.
Art. 8
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Attività di segreteria
1. La Rete dispone di una segreteria che svolge compiti di supporto tecnico e organizzativo.
2. La segreteria della Rete è collocata presso la Regione o uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario all’attività della segreteria può essere messo a disposizione dalla Regione o dai soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.
”.
1.
Art. 9
1. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
3. L’Assemblea, nella sua componente di cui all’articolo 8, comma 2, nomina il Comitato strategico e ne disciplina la composizione.
”.
1.
Art. 10
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
3. Il Comitato resta in carica per l’intera legislatura nel corso della quale è stato nominato e disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.
”.
1.
Art. 11
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: “
; la durata del mandato del Coordinatore non può superare quella del Comitato strategico.
”.
1.
Art. 12
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: “
. Il Consiglio regionale nomina due membri dell’Osservatorio.
”.
1.
Art. 13
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è comunicato, insieme al Documento di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 2, alla Giunta regionale.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.