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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

CAPO V
- Vigilanza, sanzioni e contributi
Art. 10
- Vigilanza e accertamento delle infrazioni
1. La vigilanza sull’applicazione delle norme della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono svolte dalle aziende USL, che le esercitano tramite i dipartimenti di prevenzione.
2. L’autorità incaricata della vigilanza riporta, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le indicazioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, concedendo un termine congruo per adeguarsi comunque non superiore a dodici mesi.
3. Alla scadenza del termine assegnato, l’organo di vigilanza, entro sessanta giorni, verifica l’adempimento delle indicazioni; in caso di adeguamento la sanzione non viene applicata; in caso di inosservanza delle indicazioni di cui al comma 2, si procede all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo articolo 13, comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che esercitano non professionalmente attività agricole e forestali.
Art. 11
- Monitoraggio
1. La direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà della Regione Toscana effettua il monitoraggio sull’applicazione e sulle violazioni della presente legge. Con cadenza periodica sono elaborati e pubblicati sul sito regionale i rapporti di monitoraggio.
Art. 12
- Accesso ai dati
1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL hanno accesso ai dati in possesso degli enti economici agricoli, dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), nonché di ogni altra struttura pubblica o privata.
Art. 13
- Sanzioni
1. Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. La Regione è l’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative e a introitare i proventi derivanti dall’applicazione della presente legge.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 14
- Contributi regionali
1. La Regione, in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010, interviene rispettivamente, per i profili attinenti le attività sanitarie attraverso il piano sanitario regionale, per gli interventi in materia di formazione professionale attraverso il piano di indirizzo generale integrato (PIGI) di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per gli interventi riguardanti le iniziative in agricoltura attraverso il piano sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/05 e il piano agricolo regionale (PAR), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
2. Gli strumenti programmatori di cui al comma 1, al fine di assicurare il massimo di sinergia tra i diversi interventi garantiscono, compatibilmente con i rispettivi termini di definizione, opportune intese utili ad assicurare la maggiore efficienza degli interventi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.