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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

CAPO IV
- Informazione e formazione
Art. 8
- Attività di informazione, formazione e addestramento
1. La Regione promuove, tramite i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali (USL), (1)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 79.

l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), le organizzazioni professionali agricole ed ogni altro ente competente in materia, iniziative di informazione, formazione e aggiornamento, addestramento sulle materie attinenti alla sicurezza e salute dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. Le iniziative sono rivolte ai soggetti di cui all’articolo 2.
3. Le iniziative realizzano l’adeguata conoscenza:
a) dei rischi presenti nel lavoro agricolo e forestale;
b) delle adeguate misure preventive e protettive;
c) della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
d) del corretto uso delle macchine agricole;
e) delle tecniche fondamentali per la verifica di sicurezza delle macchine agricole e forestali;
f) delle conoscenze di base sugli agenti chimici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), e sul loro corretto uso, sia nella fase di manipolazione che in quella delle successive lavorazioni in campo;
g) delle pratiche di comportamento quotidiano, con particolare attenzione alla separazione tra luoghi e ambienti di lavoro e di vita;
h) dei rischi per la salute;
i) del corretto uso dei DPI.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (CPO) e di soggetti pubblici e privati competenti in materia.
Art. 9
- Macchinari agricoli
1. La Regione promuove un intervento specifico relativo alle modalità d’uso dei trattori e dei motocoltivatori volto a migliorare le condizioni di sicurezza nell’uso di tali strumentazioni.
2. L’intervento di cui al comma 1, in armonia con la normativa statale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, è finalizzato alla formazione e all’addestramento dei soggetti che utilizzano i macchinari di cui al comma 1.
3. Nell’ambito degli strumenti della programmazione ordinaria in materia di sostegno alle attività agricole e della loro attuazione, la Regione è tenuta ad inserire la certificata partecipazione alle attività di cui al comma 2 quale criterio premiante per l’accesso agevolato alle azioni incentivanti in essi previste.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.