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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

CAPO III
- Dispositivi di protezione individuali in agricoltura
Art. 7
- Requisiti e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
1. I DPI hanno i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).
2. I soggetti di cui all’articolo 2 usano e decontaminano i DPI conformemente alle istruzioni del fabbricante e assicurano l’efficienza dei DPI stessi anche mediante la loro costante manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
3. I DPI sono individuali e non possono essere usati da più persone.
4. E’ vietato indossare DPI già utilizzati per la difesa da agenti chimici e contaminati in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni che ne hanno richiesto l’utilizzo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.