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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

CAPO III
- Norme finali
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Per l’anno 2007 agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale di cui all’articolo 8 si fa fronte con le risorse presenti sulla unità previsionale di base (UPB) “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con i risparmi derivanti dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 8, comma 3.
Art. 12
- Abrogazione
1. Il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è abrogato.
Art. 13
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.