Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007
CAPO III
- Norme finali
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Per l’anno 2007 agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale di cui all’articolo 8 si fa fronte con le risorse presenti sulla unità previsionale di base (UPB) “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con i risparmi derivanti dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 8, comma 3.
Art. 12
- Abrogazione
1. Il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è abrogato.
Art. 13
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.