Menù di navigazione

Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

SEZIONE II
- Interventi finalizzati al reclutamento di soggetti che hanno già svolto attività lavorativa tramite tipologie contrattuali non a tempo indeterminato
Art. 8
- Immissione in ruolo a tempo indeterminato
1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti ed organismi , (4)

Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 72.

nei limiti dei posti disponibili in organico, possono stabilizzare:
a) il personale non dirigenziale che alla data del 31 dicembre 2006 sia in servizio a tempo determinato presso l’ente di assegnazione da almeno tre anni, anche non continuativi purché compresi nel quinquennio anteriore alla medesima data;
b) il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
c) il personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso l’ente di assegnazione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006.
2. La Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, (4)

Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 72.

possono immettere in ruolo a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che presenti domanda a tal fine, a condizione che sia stato assunto a seguito di procedure selettive per titoli o esami e che non risulti inquadrato a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione nella stessa categoria per la quale ha prestato il servizio a tempo determinato di cui al comma 1.
3. Il numero dei soggetti immessi in ruolo ai sensi del comma 1 non può comunque essere superiore alla media delle unità di personale con le quali ciascun ente, a seguito delle procedure selettive per titoli o esami, ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006.
4. Il personale immesso in ruolo è ripartito tra gli uffici sulla base di specifiche analisi organizzative, d’intesa con il segretario generale per il personale assegnato al Consiglio regionale.
5. I soggetti in possesso dei requisiti indicati al comma 1 sono immessi in ruolo a seguito dello scorrimento di una graduatoria formata sulla base della maggiore anzianità di servizio acquisita presso l’amministrazione. I soggetti inseriti nelle graduatorie di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in possesso dei medesimi requisiti vengono assunti con precedenza indipendentemente dalla loro posizione in tali graduatorie nella misura di un terzo per ciascuno degli anni compresi nel triennio.
Art. 9
- Riserva di posti e valutazione del servizio prestato non a tempo indeterminato
1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, (4)

Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 72.

nel bandire le prove selettive per procedere all’assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee e eccezionali, riservano una quota non inferiore al 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
2. Il servizio prestato presso la Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, (4)

Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 72.

dal personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali di lavoro non a tempo indeterminato viene valutato, in modo articolato secondo le diverse tipologie contrattuali, nei concorsi indetti dai medesimi enti per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in base a quanto stabilito nei bandi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.