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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

Art. 7
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione possono essere applicate anche dagli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, (4)

Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 72.

in conformità con le modalità di attuazione determinate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Negli enti ed organismi possono beneficiare dell’incentivo di cui all’articolo 2, comma 1, i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione e abbiano almeno cinquantasette anni di età. Alla determinazione dei cinque anni concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso la Regione o presso gli enti ed organismi di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.