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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

Art. 6
- Disposizioni in materia di risparmi
1. Nella deliberazione di cui all’articolo 4 sono individuati i risparmi derivanti dalla risoluzione consensuale, con riferimento al trattamento fisso e continuativo (2)

Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 62.

e con esclusione del salario accessorio.
2. I risparmi che si originano annualmente per la mancata copertura dei posti resisi vacanti ai sensi dell’articolo 3 confluiscono in appositi capitoli di bilancio e vengono iscritti annualmente negli stessi fino all’anno 2013. La Regione porta in economia da tali capitoli la parte dei risparmi derivanti dai posti soppressi annualmente non destinata al pagamento degli incentivi di cui all’articolo 4.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.