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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

Art. 5
- Divieti ed incompatibilità
1. I dipendenti che usufruiscono dell’incentivo non possono presentare istanza per il reintegro nel posto di lavoro.
2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può conferire ai dipendenti di cui al comma 1 incarichi professionali o di consulenza, anche di carattere occasionale, né instaurare con gli stessi soggetti rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.