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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

Art. 4
- Modalità di attuazione della risoluzione e misura dell’incentivo
1. Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la misura dell’incentivo di cui all’articolo 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
2. L’incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolato prendendo come riferimento il periodo compreso tra l’età del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento del sessantaseiesimo anno d’età.
3. L’incentivo viene erogato in due rate successive alla cessazione dal servizio facenti carico a due esercizi finanziari diversi.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.