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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

INDICE

chudere cartella CAPO I- Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale
Art. 1- Oggetto e finalità
Art. 2- Validità degli atti pubblicati
Art. 3- Articolazione del BURT
Art. 4- Parte prima
Art. 5- Parte seconda
Art. 5 bis- Parte terza
Art. 6- Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza
Art. 7- Richiesta di pubblicazione
Art. 8- Termini per la pubblicazione
Art. 9- Correzione degli errori
Art. 10- Testi coordinati degli atti normativi
Art. 11- Periodicità della pubblicazione
chudere cartella CAPO II- Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 12- Direzione, redazione, amministrazione
Art. 13- Regole tecniche
Art. 14 - Consultazione del BURT
Art. 15- Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici
Art. 16- Spese di pubblicazione
Art. 17- Norma finanziaria
chudere cartella CAPO III- Banche dati
Art. 18- Banche dati
Art. 19- Disciplina delle banche dati
chudere cartella CAPO IV- Norme transitorie e finali
Art. 20- Norma transitoria
Art. 21- Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 9/1995
Art. 22- Modifiche all’articolo 43 della l.r. 9/1995
Art. 23 - Modifiche all’ articolo 44 della l.r. 9/1995
Art. 24- Decorrenza
Art. 25- Abrogazioni

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.