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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

CAPO I
- Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
Art. 2
- Validità degli atti pubblicati
1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati.
2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.
3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all’articolo 10 ha solo carattere informativo.
Art. 3
- Articolazione del BURT
1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5 e 5 bis.(2)

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 2.

2. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.
Art. 4
- Parte prima
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
h) le ordinanze degli organi regionali.
h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d).(6)

Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 16.

Art. 5
- Parte seconda
1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:
a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all’articolo 4;
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h bis);(7)

Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 17.

c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;
g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;
2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.
Art. 5 bis
1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:
a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.
Art. 6
- Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza (12)

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 1.

1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7
- Richiesta di pubblicazione
1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte seconda del BURT, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione. (19)

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

Art. 8
- Termini per la pubblicazione
1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURT.
Art. 9
- Correzione degli errori
1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all’ufficio del BURT per la pubblicazione, il responsabile dell’ufficio del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.
2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario è ripubblicato l’intero testo.
2 bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed inequivoco (18)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 9.

errore materiale, il dirigente dell’ufficio del BURT, d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l’errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono. (10)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 10.

2 ter. L’avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione. (10)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 10.

3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.
4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell’intero testo.
5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:
a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;
b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;
c) dal dirigente che ha adottato l’atto per gli atti dirigenziali.
Art. 10
1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata “Raccolta normativa”, nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.
2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.
3. L’accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.
4. E' garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.
5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all' articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Art. 11
- Periodicità della pubblicazione
1. Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.
CAPO II
- Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 12
- Direzione, redazione, amministrazione
1. La pubblicazione del BURT è curata dalla struttura organizzativa (20)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 2

della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l’amministrazione del periodico.
Art. 13
- Regole tecniche
1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.
2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinate:
a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con atto del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (22)

Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3, comma 2.

Art. 14
1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
Art. 15
- Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici(24)

Articolo abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 5

Abrogato
Art. 16
1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
Art. 17
- Norma finanziaria
1. Le maggiori spese per l’attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l’anno 2007 ed euro 216.000,00 per l’anno 2008 da imputare all’unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione” del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2008
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 327.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00;
- in aumento
UPB di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 60.000,00;
Anno 2009
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 267.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO III
- Banche dati
Art. 18
1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.
Art. 19
- Disciplina delle banche dati
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.(16)

Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6, art. 2.

2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.
3. Per il Consiglio regionale l’atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell’Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.
4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 2 (17)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6, art. 2.

dell’articolo 18.
CAPO IV
- Norme transitorie e finali
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.