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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 9
- Correzione degli errori
1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all’ufficio del BURT per la pubblicazione, il responsabile dell’ufficio del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.
2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario è ripubblicato l’intero testo.
2 bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed inequivoco (18)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 9.

errore materiale, il dirigente dell’ufficio del BURT, d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l’errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono. (10)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 10.

2 ter. L’avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione. (10)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 10.

3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.
4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell’intero testo.
5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:
a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;
b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;
c) dal dirigente che ha adottato l’atto per gli atti dirigenziali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.