Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 6
- Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza (12)
1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.