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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

CAPO II
- Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 12
- Direzione, redazione, amministrazione
1. La pubblicazione del BURT è curata dalla struttura organizzativa (20)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 2

della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l’amministrazione del periodico.
Art. 13
- Regole tecniche
1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.
2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinate:
a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con atto del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (22)

Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3, comma 2.

Art. 14
1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
Art. 15
- Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici(24)

Articolo abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 5

Abrogato
Art. 16
1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
Art. 17
- Norma finanziaria
1. Le maggiori spese per l’attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l’anno 2007 ed euro 216.000,00 per l’anno 2008 da imputare all’unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione” del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2008
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 327.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00;
- in aumento
UPB di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 60.000,00;
Anno 2009
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 267.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.