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Legge regionale 4 aprile 2007, n. 19

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007

Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti
1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.
3. E’ vietato l’uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.
4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.
5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all’inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.
6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.
7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal d.p.g.r. 13/R/2004. Le province assegnano i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui al suddetto regolamento.
”.
Art. 2
- Norma finanziaria
1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 84.000,00 a cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti" del bilancio di previsione 2007.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.