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Legge regionale 4 aprile 2007, n. 19

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007

Art. 2
- Norma finanziaria
1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 84.000,00 a cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti" del bilancio di previsione 2007.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.