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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

SEZIONE I
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale
Art. 1
- Obiettivi
1. Ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica la Regione persegue il contenimento della spesa corrente e la riorganizzazione dell’amministrazione regionale attraverso un processo di revisione e riqualificazione della dotazione organica, in attuazione dei principi di semplificazione, flessibilità, produttività e razionalità.
Art. 2
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo.
2. Possono beneficiare dell’incentivo di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione ed abbiano almeno cinquantasette anni di età.
3. L’incentivo è erogato ai dipendenti che presentino domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito nella deliberazione di cui all’articolo 4, nel periodo compreso tra i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2010.
Art. 3
- Copertura dei posti vacanti
1. I posti che si rendono vacanti a seguito dell’applicazione della norma dell’articolo 2 sono coperti in misura non superiore al 50 per cento senza ulteriori aggravi di spesa.
2. Entro sessanta giorni dall’inizio di ciascun anno la Giunta regionale e il Consiglio regionale approvano le rispettive nuove dotazioni organiche in base a quanto disposto al comma 1.
Art. 4
- Modalità di attuazione della risoluzione e misura dell’incentivo
1. Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la misura dell’incentivo di cui all’articolo 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
2. L’incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolato prendendo come riferimento il periodo compreso tra l’età del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento del sessantaseiesimo anno d’età.
3. L’incentivo viene erogato in due rate successive alla cessazione dal servizio facenti carico a due esercizi finanziari diversi.
Art. 5
- Divieti ed incompatibilità
1. I dipendenti che usufruiscono dell’incentivo non possono presentare istanza per il reintegro nel posto di lavoro.
2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può conferire ai dipendenti di cui al comma 1 incarichi professionali o di consulenza, anche di carattere occasionale, né instaurare con gli stessi soggetti rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 6
- Disposizioni in materia di risparmi
1. Nella deliberazione di cui all’articolo 4 sono individuati i risparmi derivanti dalla risoluzione consensuale, con riferimento al trattamento fisso e continuativo (2)

Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 62.

e con esclusione del salario accessorio.
2. I risparmi che si originano annualmente per la mancata copertura dei posti resisi vacanti ai sensi dell’articolo 3 confluiscono in appositi capitoli di bilancio e vengono iscritti annualmente negli stessi fino all’anno 2013. La Regione porta in economia da tali capitoli la parte dei risparmi derivanti dai posti soppressi annualmente non destinata al pagamento degli incentivi di cui all’articolo 4.
Art. 7
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione possono essere applicate anche dagli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, (4)

Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 72.

in conformità con le modalità di attuazione determinate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Negli enti ed organismi possono beneficiare dell’incentivo di cui all’articolo 2, comma 1, i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione e abbiano almeno cinquantasette anni di età. Alla determinazione dei cinque anni concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso la Regione o presso gli enti ed organismi di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.