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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

Art. 2
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo.
2. Possono beneficiare dell’incentivo di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione ed abbiano almeno cinquantasette anni di età.
3. L’incentivo è erogato ai dipendenti che presentino domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito nella deliberazione di cui all’articolo 4, nel periodo compreso tra i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2010.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.