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Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 7
- Disposizioni transitorie
1. Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’articolo 3, comma 3 (9)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 49.

, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all'iscrizione negli elenchi, di cui all' articolo 3 , dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. (7)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art. 6.


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Parole inserite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 3.

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Lettera soppressa con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 49.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.