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Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 1
- Principi fondamentali
1. La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal Sito esternotitolo V della Costituzione , e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all' articolo 2 L'esercizio delle stesse è affidato secondo le competenze loro attribuite dall' ordinamento statale(1)

Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art. 1.

ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Parole inserite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 3.

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Lettera soppressa con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 49.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.