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Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1

Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell’ articolo 56 dello Statuto .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 14 febbraio 2007

Art. 1
- Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in carica
1. Al fine di dare prima attuazione articolo 56 dello Statuto parte relativa alla durata in carica del Difensore civico, nelle more della riforma legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore civico), la durata del mandato del Difensore civico regionale in carica all’entrata in vigore della presente legge è differita per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua scadenza, stabilita ai senarticolo 13 comma 1 della l.r. 4/1994
2. Alla scadenza del periodo di tre anni di cui al comma 1, il Difensore civico in carica non può essere rieletto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.