Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Art. 09
- Obblighi conseguenti all'iscrizione
1. Il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco di cui all' articolo 3 , è tenuto, anche ai fini della consultazione da parte degli utenti, a rendere disponibile presso la sede del laboratorio medesimo l'elenco delle specifiche prove o gruppi di prove accreditati.
2. Il responsabile del laboratorio, fermi restando gli obblighi di cui all' articolo 11 , garantisce il tempestivo aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, a seguito di qualsiasi eventuale variazione in relazione alle singole prove o gruppi di prove accreditati al momento dell'iscrizione nell'elenco.
2 bis. I dati relativi all’iscrizione nell’elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari. (5)
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.