Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Art. 07
- Procedura di iscrizione
3. La procedura di iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 3 , è disciplinata dal regolamento previsto dall' articolo 15 , che individua ed indica, tra altro, la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda; tale documentazione deve in ogni caso comprovare il rispetto dei requisiti minimi di cui all' articolo 4
4. Le spese derivanti dalla procedura di iscrizione nell'elenco regionale sono a carico del responsabile del laboratorio secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.
5. Il regolamento di cui all' articolo 15 definisce i criteri e le modalità di quantificazione dell'importo dovuto per l'iscrizione nell'elenco regionale ai sensi del comma 4.
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.