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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006

Art. 06
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 1, ma possano documentare l’avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. (12)

Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 25.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 43.

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Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 44.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 46.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.